Canone RAI

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cicolex
00venerdì 27 giugno 2003 16:01
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente stabilito che la Rai e l'Agenzia delle Entrate non potranno più raccogliere e trattare dati personali mediante la conclusione di accordi con rivenditori di apparecchi televisivi e noleggiatori di videocassette.
La Rai, infatti, fino ad oggi, "ritenendo di muoversi nell'ambito della convenzione stipulata nel 1988, che prevede la possibilità di svolgere, per conto dell'Agenzia delle Entrate - S.A.T. (Sportello abbonamenti TV) -, una attività di recupero dell'evasione del canone, aveva avviato da qualche tempo un sistema di raccolta dati. La società concessionaria inviava una proposta di collaborazione ai rivenditori per la comunicazione dei nominativi degli acquirenti di apparecchi televisivi. Gli esercenti che aderivano all'iniziativa dovevano comunicare i dati relativi a persone destinatarie di un'idonea informativa prevista dalla legge sulla privacy (art. 10, legge 675/1996) - con particolare riguardo al fatto che i dati vengono comunicati alla concessionaria per gli adempimenti connessi alla detenzione di apparecchi televisivi - e consenzienti (consenso da documentare per scritto su un modello suggerito dalla Rai)".
"Alle persone che non risultavano abbonate veniva inviata una comunicazione con l'invito a regolarizzare la propria posizione, mentre non venivano conservati i dati dei titolari di abbonamento o appartenenti ad un nucleo familiare in cui vi fosse stato un altro componente già abbonato. Ai rivenditori spettava un "rimborso spese" o "premio", che la Rai si impegnava a corrispondere per la loro collaborazione (70.000 lire per ogni nuovo abbonamento attivato entro 180 giorni dalla spedizione della cartolina di segnalazione e 2000 lire per ogni nominativo che entro un anno dalla data di segnalazione non avesse attivato l'abbonamento)".
L'Autorità Garante ha giustificato il proprio intervento:
- sulla scorta della vigente normativa (L. n. 489/1994), - recante "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente"-, che ha abolito l'obbligo per i rivenditori di inviare le informazioni sugli acquirenti dei televisori alla Rai, ritenendoli "adempimenti superflui";
- sulla constatata assenza di una normativa che consenta una prassi quale quella attuata dalla Rai, facendo presente che non può essere sufficiente il consenso degli acquirenti, dato che la L. 675/1996 esclude tale possibilità.
Ciò stante, la "Rai e l'Agenzia delle Entrate devono, quindi, cessare le operazioni di raccolta in corso dei dati relativi ai clienti di imprese e società di rivendita, fabbricazione e importazione di apparecchi televisivi e di vendita o noleggio di videocassette ed astenersi da ogni ulteriore trattamento dei dati".
Alla luce di quanto sopra, pertanto, chiunque voglia verificare se i propri dati personali siano stati (o meno) acquisiti dalla Rai, potrà indirizzarle una apposita istanza - preferibilmente mediante raccomandata a.r. - del seguente tenore:

Il sottoscritto/a…, nato/a a… il…, residente a…,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 675/1998,
- di avere conferma dell'esistenza dei propri dati personali e di ottenerne, in tal caso, la relativa comunicazione in forma intelligibile;
- di conoscere l'origine dei dati medesimi.
Con riserva, ex art. 29, comma 1 e 2, L. 675/1996, di adire la competente Autorità Giudiziaria o il Garante per la protezione dei dati personali, in difetto di riscontro della presente entro 5 giorni dal Vs. avvenuto avviso di ricevimento.

Autore : Alberto Foggia
http://www.dirittosuweb.it/


P.S. caro Antonio Ti ricordi una vecchia discussione....[SM=g27822]
Antosenior
00venerdì 27 giugno 2003 16:08
Si, mi ricordo!
Si trattava del canone Rai e delle sua natura (tassa o meno).
Ciao e buon fine settimana (anche agli altri).
Antonio
giandan
00venerdì 27 giugno 2003 16:09
E' possibile che la Rai ottenga i dati da altre fonti? Enel, Telecom, Anagrafe dei comuni, ecc.?
cicolex
00venerdì 27 giugno 2003 16:13
Caro Giandan uno degli argomenti della discussione era anche quello e non era stato risolto.....
Quanto sopra riportato almeno svela qualcosa sul nostro vecchio dubbio....
ferrari.m
00sabato 28 giugno 2003 08:12
Il 1° Ufficio Entrate di Torino, S.A.T. Sportello abbonamenti TV ha già pronta una letterina da inviare ai comuni dove si dice: "...
E' pertanto necessario che codesto Comune fornisca i dati anagrafici dei cittadini maggiorenni, comprensivi del luogo e della data di nascita, anche al fine di consentire l'aggiornamento degli archivi, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Si allega a tale scopo il traccito per la trasmissione su supporto magnetico dei suddetti dati.
Si precisa che la richiesta è fondata sul disposto dell'art. 3, comma 11, del D.L. 29/3/1991, n.103, convertito nella legge 1/06/1991, n. 166, dell'art. 34 D.P.R. 30/5/1989, n.223, dell'art. 2, comma 5, legge 15/5/1997, n. 127 e che la comunicazione dei dati personali di cui sopra avviene nel rispetto della legge 31/12/1996, n. 675 e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, per effetto di quanto disposto dal testo vigente del d.m. 23/12/1988.
..."
Se qualcuno ha voglia di controllare l'esattezza dei riferimenti normativi, si faccia avanti.[SM=g27825]
Saluti.
cicolex
00lunedì 30 giugno 2003 09:57
DL 29/03/1991 Num.103
11. Non è considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio
di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, ivi compresa la
Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza
sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e
loro consorzi e le comunità montane, il Servizio per i contributi
agricoli unificati (3), l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e gli enti pubblici gestori di forme
obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20
marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei
comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi
contributivi e fiscali.
11- bis . Non costituisce altresì violazione del segreto di ufficio
la fornitura, per fini di cui al comma 11, di dati e di notizie alle
predette Amministrazioni da parte delle aziende, istituti, enti e
società che stipulano contratti di somministrazione di energia
elettrica o di fornitura di servizi telefonici nonché delle società
ad esse collegate.
cicolex
00lunedì 30 giugno 2003 10:00
DPR 30/05/1989 Num.223 art 34
Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione
residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.


1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata
richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di
anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella
anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di
anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli
interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di
ricerca.
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il
materiale fornito.

[Modificato da cicolex 30/06/2003 10.00]

cicolex
00lunedì 30 giugno 2003 10:02
L 15/05/1997 Num.127 Art. 2.
Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica.

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (3).
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la
trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello
stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o
esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla
riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire
anche attraverso sistemi informatici e telematici.
ferrari.m
00martedì 1 luglio 2003 08:59
aggiornamento
La lettera di richiesta è arrivata nel mio Ente!
ferrari.m
00martedì 1 luglio 2003 09:09
Visto che mancava vi chiarisco l'ultimo riferimento normativo:
D.M. 23-12-1988
Approvazione della convenzione fra il Ministero delle finanze e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per la Regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.
(G.U. 31-01-1989, n. 25, Serie Generale)
...
CONVENZIONE
art. 1
L'amministrazione finanziaria - Urar-TV di Torino designa la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. - Direzione produzione abbonameni e attività per le pubbliche aministrazioni, quale responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lettera e) e dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del trattamento dei dati contenuti nell'archivio informatico risultante dal ruolo magnetico di tutti gli abbonati ad uso privato alla televisione e alle radioaudizioni, residenti sul territorio nazionale e del trattamento dei dati relativi ai cittadini maggiorenni, contenuti negli archivi dei soggetti, di cui all'art. 2, comma quinto, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed all'art. 3, comma undicesimo, e seguenti, del decreto 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166, da questi forniti, anche su richiesta della Rai per conto dell'amministrazione finanziaria - Urar-TV.
La Rai-Radiotelevisione italiana, anche avvalendosi di tutti gli strumenti informatici, procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dall'amministrazione finanziaria - Urar-TV che, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e delle norme contenute nella presente convenzione.
La Rai-Radiotelevisione italiana individua, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 675/1996, per iscritto gli addetti incaricati di compiere le operazioni necessarie per l'adempimento di quanto previsto nella presente convenzione.
La società concessionaria utilizza i dati e gli elementi acquisiti in ragione dei compiti svolti in esecuzione della presente convenzione, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per lo svolgimento dei concorsi a premio riservati agli abbonati e di altre iniziative analoghe volte a sviluppare l'utenza televisiva e a contribuire al recupero dell'evasione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali.
La Rai-Radiotelevisione italiana redige periodicamente una relazione per l'amministrazione finanziaria - Urar-TV sulle modalità con cui siano stati effettuati i trattanenti svolti in ottemperanza della presente convenzione.
La società concessionaria riceve periodicamente dall'Urar-TV i dati personali dei soggetti che non risultano titolari di abbonamento radiotelevisivo e, per conto dello stesso Urar-TV, ma a proprio nome e spese invia loro comunicazioni contenenti l'indicazione degli obblighi discendenti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisifi e dei vantaggi conseguenti alla regolarizzazione spontanea.
La società concessionaria comunica all'Urar-TV i risultati, comprensivi dei dati personali aggiornati dei soggetti contattati e di coloro i quali hanno fornito risposta alla comunicazione della attività di cui al precedente comma.
Con l'osservanza degli obblighi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, la società concessionaria svolgerà, per conto dell'amministrazione finanziaria - Urar-TV, ogni ulteriore attività utile al recupero dell'evasione.




cicolex
00martedì 26 agosto 2003 10:03
Riprendo la discussione.....
La questione sull'obbligo del pagamento del canone televisivo a favore della RAI-Radiotelevisione Italiana risulta, da molto tempo, annosa e foriera di contestazioni soprattutto riguardo la disparità di trattamento tra servizio pubblico e servizio privato e riguardo all'imposizione del canone (cosiddetto "dominio dell'etere") in base al semplice possesso dell'apparecchio indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio.
Questi aspetti risultano motivati dal legislatore (legge n° 103/1975) in base ad un presupposto molto semplice: il servizio radiotelevisivo pubblico deve soddisfare il diritto del cittadino all'informazione ed ha l'obbligo di concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese.
A differenza di uno qualsiasi degli altri soggetti emittenti, il servizio radiotelevisivo pubblico ha l'obbligo di assicurare un'informazione completa e di adeguato livello professionale, deve essere rigorosamente imparziale riguardo i vari orientamenti politici e deve promuovere le più significative realtà culturali del paese.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha sancito definitivamente (sentenza n° 284/2002) la scelta del legislatore di legare l'obbligo del pagamento del canone al mero possesso del mezzo tecnico proprio considerando gli elementi distintivi del servizio pubblico sopradescritti.
Questo ultimo aspetto è molto interessante in quanto la moderna tecnologia permette la fruizione del servizio radiotelevisivo pubblico anche non utilizzando specificatamente il televisore. Infatti attraverso sistemi come un Personal Computer dotato di scheda di rete e collegato a un "provider" un qualsiasi utente può accedere al servizio pubblico.
Anche in questo caso, poiché la legge n° 103/1975 parla genericamente di strumenti atti a ricevere il pubblico servizio, l'utente è tenuto al pagamento del canone.


lillo1
00mercoledì 27 agosto 2003 21:30
continuo a pensare, ma l'avevo già detto in un'altra sede, che se il canone è una tassa sul possesso dell'apparecchio non si capisce perchè non si esigano tanti canoni quanti sono gli apparecchi posseduti ... mi sembra poi difficile considerare esigibile una tassa su un bene che non ha un intestatario, non essendo un bene registrato. inoltre, e l'ho già detto anche questo, quando mai si indicono concorsi a premi tra coloro chje pagano le tasse (vedi la vecchia "telefortuna" ...non so se si chiama ancora così) ? In merito all'insinuazione che la Rai utilizzi altre fonti, oltre ai rivenditori, ho la certezza che quanto meno si avvale dell'elenco degli utenti Enel: io ho cominciato a ricevere lettere di richiesta di pagamento del canone qualche mese dopo aver intestato a me l'utenza elettrica della casa nuova; prima non avevo mai avuto alcuna utenza intestata a me, e non avevo mai ricevuto posta dalla Rai ...
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