L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente stabilito che la Rai e l'Agenzia delle Entrate non potranno più raccogliere e trattare dati personali mediante la conclusione di accordi con rivenditori di apparecchi televisivi e noleggiatori di videocassette.
La Rai, infatti, fino ad oggi, "ritenendo di muoversi nell'ambito della convenzione stipulata nel 1988, che prevede la possibilità di svolgere, per conto dell'Agenzia delle Entrate - S.A.T. (Sportello abbonamenti TV) -, una attività di recupero dell'evasione del canone, aveva avviato da qualche tempo un sistema di raccolta dati. La società concessionaria inviava una proposta di collaborazione ai rivenditori per la comunicazione dei nominativi degli acquirenti di apparecchi televisivi. Gli esercenti che aderivano all'iniziativa dovevano comunicare i dati relativi a persone destinatarie di un'idonea informativa prevista dalla legge sulla privacy (art. 10, legge 675/1996) - con particolare riguardo al fatto che i dati vengono comunicati alla concessionaria per gli adempimenti connessi alla detenzione di apparecchi televisivi - e consenzienti (consenso da documentare per scritto su un modello suggerito dalla Rai)".
"Alle persone che non risultavano abbonate veniva inviata una comunicazione con l'invito a regolarizzare la propria posizione, mentre non venivano conservati i dati dei titolari di abbonamento o appartenenti ad un nucleo familiare in cui vi fosse stato un altro componente già abbonato. Ai rivenditori spettava un "rimborso spese" o "premio", che la Rai si impegnava a corrispondere per la loro collaborazione (70.000 lire per ogni nuovo abbonamento attivato entro 180 giorni dalla spedizione della cartolina di segnalazione e 2000 lire per ogni nominativo che entro un anno dalla data di segnalazione non avesse attivato l'abbonamento)".
L'Autorità Garante ha giustificato il proprio intervento:
- sulla scorta della vigente normativa (L. n. 489/1994), - recante "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente"-, che ha abolito l'obbligo per i rivenditori di inviare le informazioni sugli acquirenti dei televisori alla Rai, ritenendoli "adempimenti superflui";
- sulla constatata assenza di una normativa che consenta una prassi quale quella attuata dalla Rai, facendo presente che non può essere sufficiente il consenso degli acquirenti, dato che la L. 675/1996 esclude tale possibilità.
Ciò stante, la "Rai e l'Agenzia delle Entrate devono, quindi, cessare le operazioni di raccolta in corso dei dati relativi ai clienti di imprese e società di rivendita, fabbricazione e importazione di apparecchi televisivi e di vendita o noleggio di videocassette ed astenersi da ogni ulteriore trattamento dei dati".
Alla luce di quanto sopra, pertanto, chiunque voglia verificare se i propri dati personali siano stati (o meno) acquisiti dalla Rai, potrà indirizzarle una apposita istanza - preferibilmente mediante raccomandata a.r. - del seguente tenore:
Il sottoscritto/a…, nato/a a… il…, residente a…,
CHIEDE
ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 675/1998,
- di avere conferma dell'esistenza dei propri dati personali e di ottenerne, in tal caso, la relativa comunicazione in forma intelligibile;
- di conoscere l'origine dei dati medesimi.
Con riserva, ex art. 29, comma 1 e 2, L. 675/1996, di adire la competente Autorità Giudiziaria o il Garante per la protezione dei dati personali, in difetto di riscontro della presente entro 5 giorni dal Vs. avvenuto avviso di ricevimento.
Autore : Alberto Foggia
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P.S. caro Antonio Ti ricordi una vecchia discussione....