Come si ripartiscono le spese condominiali

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cicolex
00venerdì 29 agosto 2003 08:27
La delibera presa a maggioranza dei condomini con cui le spese per l’adeguamento dell’impianto elettrico alla normativo sulla sicurezza vengono ripartite in parti uguali anziché proporzionali è stata dichiarata nulla (Corte di Cassazione, sentenza della II Sezione n. 2301/2001).
Le spese condominiali sono poste infatti dal Codice Civile (art. 1123) a carico dei condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. E' chiaro quindi che eventuali deroghe a tale criterio di ripartizione, stabilito dalla legge, devono essere adottate con il consenso unanime dei condomini.
Non ha infatti alcuna rilevanza il fatto che la deroga fosse stata adottata in relazione ad un caso specifico e non avesse quindi inteso mutare il criterio generale di ripartizione delle spese; il solo fatto di aver modificato, anche se una tantum, la disposizione della norma citata, avrebbe richiesto l'unanimità dei consensi.
La Corte ha altresì precisato che, al contrario, se si fosse trattato di una delibera di approvazione del rendiconto che provvedeva alla concreta ripartizione delle spese in violazione dei criteri stabiliti, questa sarebbe stata soggetta ad impugnazione (quindi annullabile) entro trenta giorni.
Sembra una sottile distinzione giuridica, ma i suoi effetti pratici sono tutt'altro che sottili: nel primo caso la nullità può essere rilevata in qualsiasi momento, mentre nel secondo, trascorsi invano i trenta giorni, il condomino svantaggiato dovrebbe comunque sottostare ad una delibera adottata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge!

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