DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE NR 627 DEL 28 09 2007

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Francesco Stuppello
00martedì 1 luglio 2008 22:46
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 settembre 2007, n. 627

Modifica al Regolamento per la costituzione e gestione dei
centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica,
l’allevamento, la detenzione ed il recupero della fauna selvatica,
la detenzione e l’allevamento a scopo amatoriale di
forma ornitica selvatica non oggetto di caccia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/7/1977.

VISTA la Legge regionale n. 9/96.

VISTA la Legge Quadro sulla caccia n. 157/92.

VISTAla delibera n. 557 del 6/6/2005 relativa alla nomina del
Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione,
Caccia e Pesca.

VISTO che con delibera della G.R. n. 536 del 21 luglio 2003
avente per oggetto «Approvazione regolamenti Regionali Piano
faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale
con Delibera n. 22 del 25/6/03» si è provveduto ad approvare
i regolamenti attuativi del P.F.V.R. (Piano Faunistico Venatorio
Regionale).

PRESO atto che il Raggruppamento Ornitologico della Calabria
(Organo Periferico della Federazione Ornicoltori Italiani)
con lettera del 9 maggio 2007 ha chiesto la modifica della Delibera
di G.R. n. 536 del 21 luglio 2003 nella Parte IV «detenzione
ed allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di forma ornitica
selvatica non oggetto di caccia con particolare riferimento
all’art. 14».

CHE il Dirigente del Settore 4 del Dipartimento Agricoltura,
Foreste, Forestazione, Caccia e Pesca in data 18 giugno 2007
con protocollo n. 15997 inviava all’Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica la richiesta di parere alla modifica dell’art. 14
della Parte IV del Regolamento» detenzione ed allevamento a
scopo amatoriale e ornamentale di forma ornitica selvatica non
oggetto di caccia».

CHE, l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica con lettera
dell’8 agosto 2007 prot. n. 5112/T-A43 esprimeva parere favorevole
alla richiesta di modifica suggerendo altresì altre modifiche
al regolamento oggetto della presente deliberazione con
particolare riguardo all’art. 13, commi 13 e 14 escludendo la
possibilità di effettuare rilasci degli esemplari «in esubero», dal
momento che gli stessi avrebbero difficoltà a sopravvivere in
natura.

Per quanto concerne gli individui ibridi e mutanti art. 17
comma 1. del Regolamento l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica
ritiene opportuno venga prevista l’obbligatorietà dell’inanellamento
e della registrazione.

CHE alla luce delle proposte di modifica del regolamento
nella Parte IV «detenzione ed allevamento a scopo amatoriale e
ornamentale di forma ornitica selvatica non oggetto di caccia»:

— all’art. 13 sono aboliti i commi 13 e 14;

— l’art. 14 (Specie Ammesse) viene così modificato è consentita

la detenzione di un massimo di ottanta esemplari per allevatore
delle seguenti specie detenibili: Cardellino (Carduelis
Carduelis), Ciuffolotto (Pymila pyrmila), Fanello (Acanthis cannabina),
Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino (Carduelis
spinus), Organetto (Cerduelis flammea), Ortolano (Emberiza
hortulana), Peppola (Fringilla montifringilla), Verdone (Carduelis
cloris), Verzellino (Serinus serinus), Zigolo Giallo (Emberiza
citrinella), Zigolo Nero (Emberiza cirlus), Zigolo Minore
(Emberiza pupilla), Zigolo Muciatto (Emberiza cia);
— l’art. 17 il comma 1 viene così modificato Gli uccelli ibridi
e mutati nel caso in cui fenotipicamente distinguibili dalle specie
selvatiche, sono assoggettati alle disposizioni del presente regolamento.

Su proposta dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, Foreste,
Forestazione Caccia e Pesca, On. Mario Pirillo, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa
dal Dirigente preposto al competente Settore, che ne ha accertato
la competenza ai sensi della L.R. n. 34/02 e s.m.i.;

DELIBERA

La narrativa di cui in premessa si intende integralmente riportata.
Di modificare la delibera della G.R. n. 536 del 21 Luglio 2003
avente per oggetto «Approvazione regolamenti Regionali Piano
faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale
con Delibera n. 22 del 25/6/03», nella Parte IV «detenzione
ed allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di forma ornitica
selvatica non oggetto di caccia»:

— Sono soppressi i commi 13 e 14 all’art. 13.

— L’art. 14 (Specie Ammesse) viene così modificato è consentita
la detenzione di un massimo di ottanta esemplari per allevatore
delle seguenti specie detenibili: Cardellino (Carduelis
Carduelis), Ciuffolotto (Pymila pyrmila), Fanello (Acanthis cannabina),
Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino (Carduelis
spinus), organetto (Cerduelis flammea), Ortolano (Emberiza
hortulana), Peppola (Fringilla montifringilla), Verdone (Carduelis cloris),
Verzellino (Serinus serinus), Zigolo Giallo (Emberiza
citrinella), Zigolo Nero (Emberiza cirlus), Zigolo Minore
(Emberiza pupilla), Zigolo Muciatto (Emberiza cia);

— l’art. 17 al comma 1 viene così variato Gli uccelli ibridi e
mutati nel caso in cui fenotipicamente distinguibili dalle specie
selvatiche, sono assoggettati alle disposizioni del citato regolamento.

Di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il V. Presidente

F.to: Durante F.to: Adamo

(N. 1416 — gratuito)
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