"...all’articolo 26 dello statuto:” Il Consiglio Direttivo Federale è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, esclusi quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea."
Non è così caro Cesare!
Sempre dallo Statuto:
Articolo 14
L'Assemblea Generale delle Associazioni è l'organo supremo della FO.I. ONLUS L'Assemblea ha il compito
di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività federale.
Le sue deliberazioni, adottate a maggioranza assoluta di voti o alle diverse qualificate maggioranze previste dal presente Statuto e dal Regolamento,
vincolano gli altri Organi federali, tutte le Associazioni e i tesserati. I Soci ordinari di cui alla lettera a) dei precedente articolo 5 sono rappresentati nell'Assemblea Generale dal Presidente dei l'Associazione o da altro socio dell'Associazione medesima, munito di regolare delega.
Come vedi spetta all’Assemblea indicare l’orientamento e gli indirizzi dell’attività federale. Successivamente l’Organo esecutivo è investito dei poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione…..
Tuttavia c’è di più!
“…Le sue deliberazioni, adottate a maggioranza assoluta di voti o alle diverse qualificate maggioranze previste dal presente Statuto e dal Regolamento, vincolano gli altri Organi federali,…”
Annualmente l’Assemblea Generale
delibera il Bilancio Consuntivo, quello Patrimoniale, nonché quello preventivo dove, obbligatoriamente, dovrebbero esserci gli orientamenti e gli indirizzi federali nei temi amministrativi e organizzativi.
Se l’assemblea generale
delibera la messa in posta di una cifra nella voce iniziative future, vincola tutti a lasciarla finché una sua ulteriore delibera ne DISPONE lo spostamento o l’utilizzo.
Non avrebbero senso i dettati statutari se non venissero garantiti questi diritti di “sovranità”
Quindi il CDF doveva prima sottoporre all’assemblea generale l’autorizzazione circa l’orientamento degli investimenti futuri, tramite il preventivo, e successivamente accogliere la delibera per svincolare le risorse appartate dall’Assemblea Generale, secessivamente in forza dell’articolo 26, può agire negli atti nelle amministrazioni delegategli dallo Statuto senza altre presenze.
Che senso avrebbe un organismo inferiore come il CDF possedere delle facoltà che annullerebbe le prerogative dell’Organismo Sovrano dove lui è vincolato sottostare per regola statutaria?
Dicevo giusto ieri di una particolare attenzione sull’erosione del diritto della sovranità ma, su questo è probabile che si pronunzierà un’Autorità incaricata.
Prova a chiedere ad un consiglio d’amministrazione investito delle amministrazioni normali e straordinarie, parliamo di atti
amministrativi, così specifica lo statuto, se può vendere l’azienda o il cambio dell’oggetto sociale, come è stato fatto con la onlus, senza il consenso dell’assemblea dei soci.
Quindi la domanda di Attanasio è più che legittima, e i Presidenti d'Associazione devono assumersi le proprie responsabilità!!!
Giuliano