La foto al semaforo rosso senza agenti non è legittima

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cicolex
00venerdì 5 maggio 2006 08:11
La Cassazione (Cass. 23301/2005) torna ad occuparsi del problema delle sempre più frequenti contestazioni di infrazione al Codice della strada effettuate a seguito di rilevazione fotografica in assenza di agenti in loco. Alcune sentenze precedenti della stessa Corte avevano ritenuto ammissibile la contestazione non immediata dell'infrazione ma legandola a precise condizioni come, ad esempio, in tema di rilevazione di eccesso di velocità.
Il caso che provoca quest'ultima sentenza è quello di un automobilista che si vede notificare un verbale di infrazione -consistente, appunto, nel passaggio ad un semaforo rosso- a seguito non di una contestazione immediata da parte di un agente (come richiesto dall'art. 200 del Codice della strada) ma a seguito di un rilievo fotografico in assenza di agenti sul posto (come, pure, ammesso ed esemplificato all'art. 201 e dal successivo Regolamento di attuazione all'art. 384 –che, comunque, non prevede l'assenza di agenti-).
Il fatto che si tratti di una violazione che comporta una sanzione, sia pure di tipo amministrativo, spinge la Corte ad esaminare con molta cautela la situazione di fatto nella quale tale violazione si sarebbe verificata. Rileva la Corte che "la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata (cioè la sostituzione degli agenti con una fotocamera) appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative".
Dunque, la fotocamera , inquadrando solo parzialmente il luogo in cui si svolge il fatto non può condurre, a posteriori, ad una corretta ricostruzione dei fatti e quindi ad una decisione sull'effettiva commissione dell'illecito.
Quindi, conclude la Corte, " la mancata presenza in loco di agenti…preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo il precetto legislativo al riguardo e…non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto".
In questo caso, dunque, la multa effettuata è invalida.
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