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"Quanto alla violazione dell’art. 46, comma 2, gli appellanti rilevano la mancata comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Municipale e del Vice sindaco che il Sindaco avrebbe dovuto effettuare nella prima seduta successiva alla elezione.
Deve in contrario osservarsi che le due norme richiamate non stabiliscono scadenze ultimative per procedere agli adempimenti da esse previsti. Le due disposizioni in esame prevedono incombenze preliminari necessarie per un ordinato inizio dell’attività dell’ente e hanno una formulazione evidentemente acceleratoria, Si tratta comunque di incombenze che non possono non essere poste in essere anche se in ritardo. Dal ritardo non può evidentemente discendere, in mancanza di specifiche previsioni normative in tal senso, misure repressive che, secondo gli appellanti, dovrebbero giungere fino alla dichiarazione di decadenza del consiglio comunale.
La deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha stabilito di rinviare ad una successiva seduta tali incombenze, pertanto, non può ritenersi illegittima".
Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2005, n. 6476.
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2005/200502169/Provvedimenti/CDS_200506476_SE.DOC