Reclamo preposto dalla società ATLANTE GROSSETO avverso l'esito della gara ATLANTE GROSSETO- FUTSAL TIRRENIA.

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00martedì 16 marzo 2010 23:28

Comunicato Ufficiale 543

GARE DEL 14/03/2010
RECLAMO
Reclamo preposto dalla società ATLANTE GROSSETO avverso l'esito della gara
ATLANTE GROSSETO- FUTSAL TIRRENIA.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il ricorso in oggetto, osserva:
con il gravame in questione, regolarmente prodotto secondo la procedura dei
termini abbreviati prevista dal C.U.n.80/A della F.I.G.C. del 19.01.2010, la
ricorrente chiede che in danno della società FUTSAL TIRRENIA sia comminata la
punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17, co. 5
lett. a) del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in epigrafe il
calciatore LONZI DAVIDE in posizione irregolare in quanto non tesserato.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dai riscontri effettuati presso il competente ufficio tesseramenti risulta
che il calciatore in narrativa risulta svincolato. Ne consegue, pertanto che
non aveva titolo a partecipare all’incontro in questione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 29, 33, 35 del C.G.S. ed il C.U.n.80/A della F.I.G.C.,
decide:
- di accogliere il ricorso comminando alla società FUTSAL TIRRENIA la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a
Cinque
(Renato Giuffrida)
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il
16/03/2010.
Il Segretario
Fabrizio Di Felice
Il Presidente
Fabrizio Tonelli
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