Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 19 ottobre 2007, n. 21973
In relazione al c.d. factum principis, quale atto della pubblica autorità costituente impedimento della prestazione contrattuale nella misura in cui viene ad incidere su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione, deve ritenersi sussistente la responsabilità del debitore laddove il medesimo vi abbia colposamente dato causa (cfr., con riferimento alla vendita di bene immobile privo di licenza di abitabilità per difformità dal progetto approvato, Cass., 1/12/1977, n. 5231. Diversamente v. peraltro Cass., 11/1/1982, n. 119. V. anche Cass., 23/5/1967, n. 1118), ovvero - trattandosi in particolare di atto amministrativo illegittimo - non abbia posto in essere un adeguato sforzo diligente volto ad ottenerne la revoca o l'annullamento (cfr. Cass., 12/6/1973, n. 1706. V. anche 8/11/2002, n. 15712; Cass., 23/2/2000, n. 2059).