cfl - inadempimento degli obblighi di formazione - trasformazione del rapporto a tempo indeterminato

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marco panaro
00mercoledì 9 febbraio 2005 23:28
Cassazione Sezione Lavoro n. 1247 del 21 gennaio 2005, Pres. Senese, Rel. Filadoro

Riccardo B. è stato assunto alle dipendenze della Compagnia Pisana Trasporti s.p.a. con contratto biennale di formazione e lavoro per svolgere le mansioni di conducente di linea. Il contratto prevedeva l’addestramento per servizi fuori linea e per viaggi all’estero con apprendimento delle pratiche di frontiera, delle norme vigenti in materia e di nozioni di lingue estere. Dopo avere impiegato per due anni Riccardo B. come conducente di autobus di linea, l’azienda, allo scadere del termine stabilito, ha posto termine al rapporto. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Pisa di accertare che, per l’inadempienza da parte dell’azienda agli obblighi derivanti dal contratto di formazione, il rapporto di lavoro doveva intendersi a tempo indeterminato e che conseguentemente egli aveva diritto ad essere riammesso in servizio e a percepire la retribuzione maturata. Il Tribunale ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha rilevato l’inadempienza dell’azienda agli obblighi formativi in materia di servizi fuori linea, viaggi all’estero, pratiche di frontiera etc., previsti dal contratto. La Compagnia Pisana Trasporti ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la sua attività principale consisteva nel trasporto di persone nell’ambito della città e della provincia di Pisa, onde la mancata formazione in ordine ai servizi fuori linea e di noleggi anche all’estero, alle gite guidate e alle pratiche di frontiera, con qualche nozione di lingue straniere, rivestiva un aspetto da ritenersi marginale, non in grado di incidere sulla funzione concreta del contratto.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1247 del 21 gennaio 2005, Pres. Senese, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso, osservando che, nei contratti di formazione e lavoro, la formazione costituisce, per esplicito riconoscimento del legislatore, una vera e propria obbligazione del datore di lavoro, la cui inosservanza o inesatta osservanza determina – come unica sanzione – la trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato e senza vincoli di formazione, senza possibilità di opzioni alternative rimesse alla volontà del lavoratore. La Corte ha ricordato la sua costante giurisprudenza secondo cui un inadempimento degli obblighi di formazione che abbia una obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto, determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3, comma nono, del decreto legge n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984. In casi di questo genere – ha affermato la Corte – il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell’inadempimento (ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.), giungendo quindi dichiarare la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, e senza vincoli formativi, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, e tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, in modo da consentire comunque la formazione del giovane nel tempo stabilito.

Nel caso di specie – ha osservato la Corte – i giudici di appello con motivazione logica ed adeguata, dopo avere accertato che il ricorrente non aveva ricevuto alcuna formazione in merito a quelle attività che erano chiaramente indicate nel contratto e nel progetto di formazione ed erano tali da qualificarlo professionalmente, hanno concluso che indubbiamente l’acquisizione di quelle nozioni ulteriori (riguardanti i servizi fuori linea, le gite guidate, i viaggi all’estero, le pratiche di frontiera, con alcune nozioni di lingue straniere) avrebbe consentito ai giovani di collocarsi sul mercato del lavoro con un patrimonio di conoscenze e di esperienze maggiore rispetto alla formazione in concreto necessaria per l’attività di conducenti di linea per la quale pure erano stati assunti, considerato, tra l’altro, che gli stessi erano già in possesso dell’abilitazione alla guida di autobus.
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