competenze del segr com per autentica testimonianze scritte - riforma cpc

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
lillo1
00lunedì 19 aprile 2010 12:47
questa mi era del tutto sfuggita...


Riforma del processo civile: le novità in materia di testimonianza scritta


Ai sensi del D.M. 17 febbraio 2010, il segretario comunale è tenuto ad autenticare ogni foglio parte integrante del modulo contenente la testimonianza scritta.

E' opportuno ricordare, innanzitutto, che gli articoli 46, comma 8, e 52, comma 3, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 hanno introdotto il nuovo articolo 257-bis del Codice di procedura civile (Testimonianza scritta) nonché l'art. 103-bis delle disposizioni attuazione del C.p.c., secondo cui la testimonianza scritta è resa su un apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia.

Pertanto, in applicazione della suddetta disposizione, è stato emanato il Decreto 17 febbraio 2010, che stabilisce che la testimonianza deve essere fornita per iscritto e resa su apposito modello conforme all'allegato al decreto (il quale contiene anche le istruzioni per la sua compilazione), che la firma del testimone deve essere apposta davanti ad un segretario comunale o un cancelliere di Ufficio giudiziario, che ogni foglio deve essere autenticato da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, che l'autentica della firma è gratuita ed esente da imposta di bollo.

Michele Dei Cas
00mercoledì 21 aprile 2010 11:50
Interessante, era sfuggita a me pure.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:49.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com