lavoro dipendente - trasferimento illegittimo - risarcimento del danno

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marco panaro
00martedì 23 novembre 2004 21:24
Cassazione Sezione Lavoro n. 21253 dell’8 novembre 2004, Pres. Ravagnani, Rel. Filadoro

Arrigo N., dipendente della banca Cassamarca con qualifica impiegatizia, è stato trasferito nell’aprile del 1999 da Ponzano Veneto a Vicenza, dove ha svolto per due mesi, come reggente, le mansioni di vice direttore della locale filiale, posizione per la quale il contratto integrativo aziendale prevedeva la qualifica di funzionario di quarto grado. Egli non ha potuto compiere il trimestre di svolgimento delle mansioni superiori, requisito necessario al fine della promozione automatica a funzionario, in base all’art. 2103 cod. civ., perché dopo due mesi è stato nuovamente trasferito a Vittorio Veneto, dove è risultato in soprannumero ed ha avuto mansioni impiegatizie.

Egli ha chiesto al Tribunale di Treviso di dichiarare l’illegittimità e nullità del trasferimento, di affermare il suo diritto alla qualifica di funzionario e di condannare l’azienda a reintegrarlo nelle mansioni di vice direttore in Vicenza, nonché al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il trasferimento in quanto non giustificato da effettive ragioni organizzative, ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nelle mansioni di vice direttore a Vicenza e gli ha attribuito la qualifica di funzionario rilevando che, se non fosse stato illegittimamente trasferito, il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla promozione. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di illegittimità del trasferimento, ma ha escluso il diritto del ricorrente alla qualifica di funzionario, alla reintegrazione nelle mansioni di vice direttore e al risarcimento del danno. Sia il lavoratore che l’azienda hanno proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21253 dell’8 novembre 2004, Pres. Ravagnani, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso dell’azienda, mentre ha parzialmente accolto quello del lavoratore. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di Venezia abbia correttamente escluso il diritto alla qualifica di funzionario, dal momento che per la promozione automatica era necessario lo svolgimento, di fatto, delle mansioni superiori per almeno tre mesi e che abbia adeguatamente motivato la dichiarazione di illegittimità del trasferimento. La Cassazione ha invece affermato che la Corte di Venezia avrebbe dovuto confermare l’ordine, pronunciato dal Tribunale, di reintegrazione nelle mansioni di vice direttore e condannare la banca al risarcimento del danno. In proposito la Suprema Corte ha ricordato la sua costante giurisprudenza secondo cui la conseguenza dell’illegittimo mutamento di mansioni del lavoratore subordinato, disposto dal datore di lavoro in violazione della norma contenuta nell’art. 2103 codice civile, è costituita non solo dal risarcimento del danno, ma anche dal ripristino della situazione originaria mediante la reintegrazione del lavoratore nella posizione di lavoro (Cass. 20 gennaio 1987 n. 491, 12 novembre 2002 n. 15868). Tale principio – ha affermato la Corte – deve trovare applicazione anche in ipotesi di trasferimento illegittimo; in questo caso, come in ipotesi di dequalificazione professionale, deve ritenersi che il risarcimento del danno subito dal lavoratore possa essere liquidato dal giudice del merito in via equitativa (Cass. 26 febbraio 2004 n. 1982). Se si riconosce che la violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 2103 cod. civ. implica la nullità del provvedimento datoriale – ha osservato la Cassazione – si deve parimenti ammettere la possibilità che al lavoratore sia accordata una tutela piena, mediante l’automatico ripristino della precedente posizione, fatto salvo, ovviamente, il cosiddetto “ius variandi” del datore di lavoro: situazione codesta che in verità non ha nulla a che vedere con quella prevista dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (cfr. anche Cass. 14 luglio 1997 n. 6381).
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