locazione ex l 392/78 e manutenzione straordinaria

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rogito ergo sum
00giovedì 18 marzo 2004 12:52
Si può accollare al locatario la manutenzione straordinaria, nel rispetto della l 392/78?
In particolare le norme di tale legge relative a tale argomento sono inderogabili?

Se qualcuno ha giurisprudenza in merito mi farebbe un grosso favore.
cicolex
00giovedì 18 marzo 2004 14:35
Con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo,
la pattuizione che, in deroga a quanto disposto dagli art. 1576 e
1609 c.c., impone al conduttore l'obbligo sia della manutenzione
ordinaria che di quella straordinaria relativa agli impianti ed alle
attrezzature particolari (nella specie si trattava di locale ad uso
autorimessa ed officina), restando a carico del locatore soltanto le
riparazioni delle strutture murarie, non incorre nella sanzione di
nullita' stabilita dall'art. 79 comma 1 della legge n. 392 del 1978,
atteso che la disciplina delle suddette locazioni non contempla anche
l'art. 23 di tale legge in tema di riparazioni straordinarie, ne' la
predeterminazione legale di limiti massimi del canone, suscettibili
di superamento in caso di attribuzione convenzionale dell'onere
economico delle spese di manutenzione.

Cassazione civile, sez. III, 15 marzo 1989 n. 1303

La pattuizione che, in deroga all'art. 1576 c.c. impone al
conduttore anche l'obbligo della manutenzione straordinaria
dell'immobile, anche non abitativo, comporta che il conduttore
stesso sia tenuto a compiere tutte le opere necessarie a mantenere
l'immobile stesso in buono stato locativo, con la conseguenza del
trasferimento a suo carico delle conseguenze derivanti dai
deterioramenti per l'uso conforme al contratto: l'osservanza
dell'obbligo puo' comportare la risoluzione per inadempimento.

Cassazione civile, sez. III, 15 dicembre 1987 n. 9280


Diverso è il caso in cui si tratti di uso abitazione:


In materia di locazioni di immobili urbani destinati ad uso di
abitazione, soggette alla disciplina di cui alla l. 27 luglio 1978 n.
392, e' nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge il patto in
deroga all'art. 1576 c.c., con il quale le parti abbiano convenuto
che siano a carico del conduttore le spese per la straordinaria
manutenzione occorrenti per conservare all'immobile locato
l'attitudine all'uso abitativo, poiche' integra per il locatore un
indebito vantaggio in contrasto con la predeterminazione legale dei
limiti massimi del canone.

Cassazione civile sez. III, 9 ottobre 1996, n. 8812
rogito ergo sum
00giovedì 18 marzo 2004 17:40
Grazie mille, utile e disponibile come al solito...[SM=g27823] [SM=g27823]
cicolex
00giovedì 18 marzo 2004 18:04
Re:

Scritto da: rogito ergo sum 18/03/2004 17.40
Grazie mille, utile e disponibile come al solito...[SM=g27823] [SM=g27823]



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