Commissario Maigret
00lunedì 1 dicembre 2003 10:50
CASSAZIONE CIVILE - Sentenza 12823 del 3 settembre 2003
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - locazione finanziaria - risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - estensione alle prestazioni già eseguite - esclusione - condizione - leasing di godimento rispetto a beni senza apprezzabile valore residuale alla scadenza e con canone di natura esclusivamente corrispettiva dell'uso - applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ. - condizione - leasing traslativo rispetto a beni con valore residuale superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canone comprensivo di una quota del prezzo del successivo previsto acquisto.
La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, primo comma, cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con consequenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale).