mannaggia a ste assicurazioni.........

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lillo1
00martedì 25 luglio 2006 13:06
Sono nera e ho bisogno di un supporto civilistico, se non siete già tutti in ferie...

Parliamo di assicurazioni, che secondo me sono delle forme di truffa legalizzate.

Polizza di responsabilità civile rct – rco dell’ente.

Un articolo che titola “estensioni di garanzia e garanzie complementari sempre operanti” prevede il seguente punto, tra le coperture:
- la committenza per lavori e/o servizi in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al decreto legislativo 494/96

telefono al broker e chiedo: mi spiega che significa questa norma?
Lui mi dice, come immaginavo, che significa che il comune è coperto da assicurazione per danni causati a terzi da un soggetto incaricato dal comune di eseguire lavori o prestare servizi.
Molto bene, dico io. Allora mi spiega perché la compagnia, ad una nostra richiesta di apertura sinistro per un caso del genere (appalto di lavori per estensione rete gas; la ditta ha fatto un pasticcio intercettando un tubo della fognatura, che ha “scaricato” un bel po di cosette nella tavernetta di un povero cittadino; totale 4.500 euri di danni accertati, annusati e fotografati... ) ha risposto che non c’è copertura per quel tipo di sinistro, perché è responsabile la ditta esecutrice?

Si è lanciato in una spiegazione un po’ macchinosa, dalla quale si desume che la ditta esecutrice è responsabile principale (e su questo non ci piove), e quindi il cittadino danneggiato potrà avere soddisfazione da noi (dalla nostra compagnia) solo se non sarà riuscito ad avere soddisfazione dalla ditta.

Riassumendo, in pratica il cittadino dovrebbe fare causa alla ditta, anticipando spese legali e quant’altro, e magari tra 15 anni saprà se la ditta lo pagherà. In caso contrario, potrà tornare alla carica con il comune, ma nel frattempo la garanzia postuma della nostra polizza sarà scaduta, e quindi amen.
Riassumendo ancora più sinteticamente, il comune spende 8.000 euri all’anno per la polizza di responsabilità civile; la compagna incassa ed è felice, il cittadino danneggiato se la prende in quel posto e si gratta.

Al di la delle lamentazioni, vorrei capire:
d’accordo che il contratto di appalto è un’obbligazione di risultato, e quindi l’appaltatore che, con propri mezzi, proprio personale e propria autonoma organizzazione, assume l’incarico di realizzare una certa cosa, deve rispondere se nell’ambito di tale attività arreca danni a terzi. Tant’è che la merloni prima, e il nuovo codice dei contratti ora, prevede che l’appaltatore presenti apposita polizza di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante da danni causati a terzi.
Quindi, sul fatto che la responsabilità del danno è della ditta non ci piove, ma se la polizza del comune prevede espressamente, e sottolineo espressamente, che la garanzia copre anche la committenza (come sopra riportato), possibile che davvero il cittadino danneggiato non abbia altra strada che adire le vie giudiziarie contro la ditta?
Se non ci sono clausole specifiche che dicono che la garanzia per la committenza è operativa solo se colui al quale la committenza è stata conferita, autore del danno, non è assicurato, non è capiente ecc … secondo me la nostra compagnia DEVE risarcire. E poi saranno fatti suoi rivalersi sulla ditta.
o no?


marco panaro
00martedì 25 luglio 2006 14:19
non è proprio le mia materia, ma a parere il cittadino deve citare sia la ditta che il Comune. Sarà poi il comune a chiamare in causa l'assicurazione.
lillo1
00martedì 25 luglio 2006 18:50
si, ma io vorrei sostenere che il cittadino non deve citare nessuno. se deve fare causa per avere quello che gli spetta, continuo a chiedermi perchè noi spendiamo tutti quei soldi in assicurazioni....
scanners
00mercoledì 26 luglio 2006 10:51
Concordo con te lillo, anche secondo il mio modestissimo parere l'assicurazione dovrebbe risarcire il cittadino e poi rifarsi sulla ditta esecutrice dei lavori, ma si sa anche che le assicurazioni prima di pagare cercano tutti i cavilli possibili e immaginabili.
cicolex
00mercoledì 26 luglio 2006 14:27
Giuridicamente solo l'ente responsabile del danneggiamento può essere citato. Il responsabile potrà chiedere la manleva alla propria compagnia di assicurazioni.

Il discorso "committenza" è molto più complesso, difficile risolverlo in poche righe ma ci provo. Qualora dovesse esserci ANCHE una responsabilità (o più facilmente corresponsabilità)del committente (ad esempio una culpa in vigilando) allora interverrà anche il committente che dovrà essere chiamato in causa (anche subito). Il committente dovrà a suo volta chiamare la sua assicurazione per essere manlevato.

Ovviamente tutto ciò in generale, non dimentichiamoci che ogni contratto assicurativo va letto ed interpretato.
lillo1
00giovedì 27 luglio 2006 10:59
Quindi secondo te, cico, non ci resta che suggerire al cittadino di farci causa? [SM=g27819]
cicolex
00giovedì 27 luglio 2006 11:13
Re:

Scritto da: lillo1 27/07/2006 10.59
Quindi secondo te, cico, non ci resta che suggerire al cittadino di farci causa? [SM=g27819]



Domanda all'apparenza semplice:
Voi che responsabilità avete dal punto di vista civilistico per l'evento occorso?
cicolex
00giovedì 27 luglio 2006 11:18
Re:

Scritto da: lillo1 25/07/2006 13.06


Parliamo di assicurazioni, che secondo me sono delle forme di truffa legalizzate.






e non avete ancora visto nulla...dal 2007 ci saranno nuovi "record"... [SM=g27816] [SM=g27816] [SM=g27816]

Clicca QUI

[Modificato da cicolex 27/07/2006 11.18]

lillo1
00giovedì 27 luglio 2006 11:49
Bravo, cico.
Domanda all’apparenza facile.
Non so bene come qualificare la responsabilità civilistica del comune, se c'è. Di sicuro, l’appaltante io ha il compito di vigilare affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte; e approva un certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, in cui si attesta che tutto è stato fatto a dovere.
E’ chiaro però che ci possono essere delle magagne che non sono visibili immediatamente, e che possono emergere in un secondo tempo, come in questo caso, appunto. Ma si potrebbe sempre sostenere che se la vigilanza fosse stata fatta correttamente, si poteva vedere, durante l’esecuzione dei lavori, che la ditta aveva intercettato un tubo e creato una situazione potenzialmente dannosa.
mah. Non so.

cicolex
00giovedì 27 luglio 2006 11:59
Re:

Scritto da: lillo1 27/07/2006 11.49
Ma si potrebbe sempre sostenere che se la vigilanza fosse stata fatta correttamente, si poteva vedere, durante l’esecuzione dei lavori, che la ditta aveva intercettato un tubo e creato una situazione potenzialmente dannosa.
mah. Non so.




Ottima teoria ma in pratica di difficile applicazione.

Se io fossi il danneggiato chiamerei in causa solo ed esclusivamente la ditta esecutrice dei lavori che mi ha cagionato il danno. Io devo solo dimostrare di aver subito un danno e chiedere il risarcimento a chi materialmente lo ha prodotto. La ditta esecutrice dei lavori chiamerà la sua compagnia di assicurazioni.
Altri coinvolgimenti (responsabilità del committente) in giudizio li lascerei semmai al giudice o alla ditta esecutrice dei lavori o alla sua compagnia di assicurazioni.
Non dimentichiamoci che citare in giudizio erroneamente qualcuno può costare...
marco panaro
00sabato 24 febbraio 2007 01:05
Cassazione Sezione Terza Civile n. 2305 del 2 febbraio 2007, Pres. Vittoria, Rel. Spirito
L’azione risarcitoria, proposta dall’assicurato – ai sensi del 2° comma dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) – nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dell’Autorità Garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale, tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), nonché alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato. In siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicuratrice contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria), ed il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicurazione che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo. Accertata, dunque, l’esistenza di un danno risarcibile, il giudice potrà procedere in via equitativa alla relativa liquidazione, determinando l’importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato, al netto delle imposte e degli oneri vari.
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