Gentile trisegretario ,intanto concordo pienamente con quanto da te esposto nell'intervento del 27/05/2009.
Sulla questione dell'applicabilità di una delle tredici modifiche al codice dopo il terzo correttivo ,ho fatto un intervento in altro sito ,che (mi scuserete ) riporto di seguito proprio perchè mi trovo a che fare con un bando già emanato e a mio parere da integrare subito mentre un'altro bando può ancora essere corretto in quanto non pubblicato .
Nonostante la possibilità di correggere il secondo bando ,ciò risulta non agevole ,in quanto non si rintracciano modelli dichiarativi,clusole,per cui se qualcuno ha predisposto qualcosa sarevbbe molto utile conoscerla per aprire un confronto ...
Intervento del gestore del forum
primo:
chissà che "documenti utili" deve allegare il concorrente per dimostrare l'autonomia dell'offerta in presenza di controllo;
secondo:
mentre la lettera m-quater, oltre al "controllo" parla di "qualsiasi relazione, anche di fatto", nel comma 2, relativamente alla documentazione si parla solo di "controllo" quindi non si deve "documentare" in caso di "altra relazione" ?
terzo:
l'art. 3, commi 23 e 24, definisce esattamente il "candidato" e lo "offerente" mentre non definisce il "concorrente" (che si presume, assorba le due precedenti definizioni).
Dopo di che all'articolo 38, comma 2, primo periodo, dopo aver parlato di "candidati e concorrenti" (quindi equivocando sulle definizioni), al nuovo secondo periodo impone ai "concorrenti" (e quindi anche ai "candidati"????) le dichiarazioni sub. a) o sub. b) e, nel caso sub. b), di allegare una busta chiusa con i "documenti utili" da aprire DOPO l'apertura delle offerte, per la possibile eventuale esclusione.
Problema: in caso di procedura ristretta la dichiarazione (e, se del caso, la busta chiusa) vanno presentate in sede di qualificazione (come per tutte le dichiarazioni ex art. 38), con "conservazione in frigorifero" della "busta" fino all'apertura delle offerte, oppure il candidato non fa nulla ma dichiara e allega la busta solo quando è "offerente" ovvero quando, una volta invitato, ha presentato offerta?
quarto:
dopo la lettura delle offerte, si apre la "busta" incriminata e si procede all'eventuale esclusione, con riformulazione della graduatoria? E l'esame della documentazione nella "busta" che non pare sempre possibile con immediatezza (dovendo magari fare controlli o chiedere chiarimenti) è fatto riservatamente o in presenza del pubblico ?
Meditiamo
Intervento di arcam
La Meditazione Trascendentale apre la consapevolezza all'illimitata riserva di energia, intelligenza e creatività che giace nel profondo di ogni persona. La Meditazione Trascendentale è quella singola procedura che risveglia questo livello più fondamentale della vita.
Pertanto dopo aver seguito alla lettera il consiglio dell’amministratore del forum ,(dato che sono forzatamente a casa a causa di una subdola sottospecie di sars ) in modo fulmineo nel culmine di uno stato meditativo febbricitante l’illuminazione mi ha colpito e forse riesco a rispondere a qualcosa dei plurimi dilemmi dell’amministratore del forum.
In merito ai documenti utili che deve allegare il concorrente/candidato/impresa per dimostrare l’autonomia dell’offerta in presenza di controllo appare più agevole ( più che una presentazione di documenti che non si capisce in cosa possano sostanziarsi ) una dichiarazione della stessa impresa , o meglio ancora la sottoscrizione di un modello predisposto dalla stessa amministrazione che contenga una serie di indizi/situazioni (in cui l’impresa dichiara di non trovarsi ) che possono denotare secondo giurisprudenza la presenza di un collegamento delle offerte e quindi che l’offerta è stata autonomamente resa .
In aiuto viene dall’elencazione contenuta nell’articolo “imprese controllate e imprese collegate “ su la giurisprudenza del BLT n. 2/2005 dove si parla di “indizi significativi e sintomatici “, di circostanze indiziarie di cui non vi è prova diretta , di presunzione ed indispensabilità di individuazione e valutazione di “elementi” che inducano a ritenere che più offerte siano state presentate da un unico centro decisionale, di presenza di indizi gravi ,precisi,e concordanti,di presunzione semplice e di pluralità di coincidenze quantomeno sospette ,insomma tutto chiaro ?
C’è una casistica di sentenze (con relativi indizi ) dove viene confermata la procedura di esclusione delle imprese ritenute controllate o collegate e quindi non autonome nella formulazione dell’offerta , per i seguenti indizi,valutati gravi,precisi e concordanti .
Tenuto conto che nelle varie sentenze citate ci sono una serie di duplicazioni di indizi riporto prima tutte le sentenze ,e di seguito una sintesi degli indizi escludendo i doppioni.
A)C.Stato VI 13 giugno 2005 n. 3089
B)C.Stato V 09 dicembre 2004 n. 7894
C)C.Stato IV 05 agosto 2004 n. 5464
D)C.Stato V 28 giugno 2004n. 4789
E)C.Stato V 15 aprile 2004 n. 2149
F)C.Stato V 24 dicembre 2001 n. 6372
G)C.StatoV 01 luglio 2002 n. 3601
H) C.Stato VI 15 luglio 1998 n. 1093
Gli indizi ;un indizio di quelli citati non è presente in giurisprudenza (chi lo indovina non vince nulla però può pregiarsi del riconoscimento del titolo di investigatore privato inglese con dottore di supporto (utile quest’ultimo anche per i componenti della commissione che devono valutare la presenza degli indizi )
A)Caratteri simili ed analoga impaginatura dei plichi
B)Presentazione contemporanea allo stesso ufficio postale ,nella medesima ora con numerazione progressiva
C)Intrecci di parentela e di abitazioni degli amministratori,e di sedi di società
D)indicazioni nelle offerte del medesimo numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica
E)Cauzioni provvisorie rilasciate dalla stessa società e numerazione progressiva del modello .
F)Compilazione a mano della stessa persona con la stessa grafia dei modelli forniti dalla P.A per le dichiarazioni indicate nel disciplinare di gara (e qui serve un grafologo tra i componenti la commissione )
G)indicazione sulle buste della medesima sede amministrativa
H)Intrecci azionari facenti capo agli stessi soggetti
I)buste della stessa dimensione e colore ,che presentano la stessa impostazione grafica.(e qui ci vuole un esperto pubblicitario)
L)stesso profumo delle buste ,stessa colla o altro aggrappante (e qui ci vuole un naso o almeno un chimico con relativo aumento di costo degli esperti extra commissione )
M)Plichi spediti con le medesime modalità di invito
N)Marche da bollo su dichiarazioni o atti annullate con il medesimo segno grafico ( il grafologo serve non c’è dubbio)
O)Tutte le polizze con il medesimo errore nell’oggetto dell’assicurazione o in qualsiasi altra parte
P)i plichi risultano entrambi consegnati a mano nel medesimo giorno e recano un numero progressivo di protocollo
Q)il titolare dell’impresa A è padre (cugino,nipote,fratellastro,amante,germano ,pronipote )dell’amministratore unico
R)le società A e B hanno sede nella stessa strada ,sono iscritte alla camera di commercio nello stesso giorno ,hanno lo stesso telefono le stesse macchine scriventi .
S)Dati desumibili dall’osservatorio AV.contratti ,così come comunicati dal Procuratore della Repubblica procedente.
Poi ci sono una marea di opzioni ed intrecci societari selvaggi , oscuri e tenebrosi ,che le scatole cinesi diventano un gioco per bambini al confronto ,e che risulta praticamente impossibile elencare tutte per cui si lascia alla sfrenata fantasia del Rup o del responsabile dell’ufficio gare aggiungere secondo intuito.
Per quanto concerne il quarto punto ,se la documentazione nella busta è diversificata tra un’impresa ed un’altra diventa arduo il compito della commissione ,se invece la busta contiene la sottoscrizione del modulo le cose diventano più facili ,ammettiamo che un impresa non controfirmi l’indizio Q) uno può supporre che voglia coprire l’amante ,anche se questo non è un reato punibile con l’esclusione dalla gara .
In tutti i casi preferisco l’opzione trasparenza rispetto alla privacy che molto spesso è solo una scusa per coprire “marachelle”, in fondo l’impresa partecipa ad un appalto pubblico non vedo perché atti ,dichiarazioni prodotte non debbano essere rese pubbliche .
Anche su ET n.36/209 in rapporto al D.L salva infrazioni un articolo suggeriva di utilizzare gli indici di collegamento delle offerte come dichiarazioni fatte al contrario ,cioè se l’impresa dichiara di non trovarsi in una delle situazioni che normalmente sono considerate indizi importanti del collegamento allora la mia offerta è da ritenere scollegata da tutte le altre e quindi autonomamente resa .
Forse andrebbe reso più serio il modello (togliendo per primo l’indizio trappola che ho inserito artatamente ) e poi fatto un ragionamento su un numero minimale e controllabile di dichiarazioni ,lasciare anche altre opzioni libere di dimostrare “qualunque elemento a supporto dell’impresa “ così come è consentito alla S.a di valutare “qualunque elemento sia ritenuto congruo alla prova del collegamento delle offerte.
Gestore del forum
Il pregevole intervento di SC non mi pare colga nel segno.
Partiamo da due questioni preliminari (i dettagli e il merito saranno affrontati successivamante):
1.a questione:
due imprese in situazione di controllo o collegamento potrebbero partecipare alla gara all'insaputa una dell'altra. Si presume che, singolarmente, dichiareranno di non avere situazioni di controllo con altri concorrenti; la dichiarazione (anche se in buonafede) è falsa e porta all'esclusione, incolpevole.
2.a questione:
dimostrare di "essere/avere" è facile, dimostrare di "non essere/non avere" lo è molto meno; se devo dimostrare di "essere stato a Milano almeno una volta o di possedere o aver posseduto una cravatta rossa" posso esibire il biglietto del treno o lo scontrrino del negozio, o allegare la dichiarazione di un pubblico ufficiale che ho incontrato a Milano o che mi ha visto con la cravatta rossa.
Se devo dimostrare di "non essere mai stato a Milano o di non possedere o aver posseduto una cravatta rossa" sarà una prova diabolica, quindi impossibile.
Venendo al caso, le esemplificazioni e la giurisprudenza citata da SC sono utilissime per individuare le situazioni di controllo o comunanza di interessi (e quindi escludere), ma la norma oggi dice ben altra cosa:
- dice che tali situazioni di controllo o comunanza NON sono causa di esclusione se il concorrente (rectius: i concorrenti collegati, dal momento che devono essere per forza almeno 2) dimostra che la condizione denunciata non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
Quindi le condizioni che prima erano ostative alla partecipazione (e ricostruibili sulla base di indizi ecc. ecc.) oggi non lo sono di per sé sole, se neutralizzate dalla "documentazione utile a dimostrare che esse non hanno influito sulla formulazione dell'offerta ...".
Arcam
Documentazione utile...mumble mumble..
Qui ci vuole un colpo di prestitigiazione con il classico coniglio che esce dal cappello .
Ma poi perchè arrovellarsi il cervello per cercare di scoprire quale possa essere la documentazione utile idonea (coniglio )a dimostrare la mancata influenza sulla formulazione dell'offerta derivante da una dichiarata situazione di controllo o comunanza ,quando lo stesso legislatore nulla specifica in merito nemmeno a livello indicativo ?
L'autonomia è a parere indimostrabile ,avendo due o più imprese in situazione di controllo o comunanza ,necessariamente ed implicitamente "interessi convergenti " di tutti i tipi compresi quelli economici derivanti ed insiti nella comunanza derivante a sua volta dal controllo o collegamento.
E' vero che ci sono sentenze che sembrano affermare il contrario ,ma mi sembra una specie di arrampicata sugli specchi..
Qualcuno ha un "coniglio" o almeno un criceto ?
silenzio tombale da giorni...
su l'ultimo numero di E.T. ci sono quattro articoli a commento della nuova norma ,appena li ho letti tento di sintetizzarli per un confronto di opinioni