partecipazione alla gara di società in situazione di controllo

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
lillo1
00mercoledì 20 maggio 2009 18:06


La Corte di giustizia Ue, pronunciatasi nella causa C-538/07, ha affermato che anche le società legate da rapporti di controllo possono partecipare alla stessa gara d'appalto.

L'esclusione sistematica, a carico delle società tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare alla stessa gara d'appalto lede il principio di concorrenza a livello comunitario; il divieto, infatti, non può scattare in via automatica ma è sempre necessario effettuare una verifica caso per caso per accertare se e quanto il rapporto di direzione abbia influenzato i comportamenti delle società.

Sulla base di questo assunto, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che sono anti-concorrenziali e non in linea con la direttiva 92/50/Cee le disposizioni della legge italiana n. 109/94 che disciplinano i divieti di partecipazione alle gare d'appalto, in quanto prevedono una presunzione assoluta di conoscibilità dell'offerta della controllata da parte della controllante.

Secondo la Corte, infatti, la legge italiana va oltre quanto necessario per ottenere il legittimo rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza perché non lascia alle imprese la possibilità di dimostrare che non esiste il rischio reale di inquinamento della procedura di aggiudicazione.







marco panaro
00mercoledì 20 maggio 2009 22:26
Salutate l'articolo 34, comma 2, del codice [SM=g27821]

e rivedete tutti i bandi [SM=g27820]
lillo1
00sabato 23 maggio 2009 07:38


rifare i bandi è già una bela camurria. ma mi pare il meno.
il meglio mi sembra " effettuare una verifica caso per caso per accertare se e quanto il rapporto di direzione abbia influenzato i comportamenti delle società."

mah.

Michele Dei Cas
00sabato 23 maggio 2009 10:04
Be, basta che tu faccia analizzare i residui di saliva che compaiono sui lembi di chiusura delle buste e potrai agevolemente verificare se siano o no riconducibili al medesimo DNA.
Qualcuno aveva ipotizzato la possibilità di un'analisi anche sulle tarcce di sperma che, eventualmente, siano rinvenute nella documentazione di gara, ma vi si oppone una lesione della privacy (impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
Infine qualche critico (in verità con poco seguito nella dottrina e nessuno nella giurisprudenza) ipotizza che la nuova tendenza equivalga al "liberi tutti!" di quando ancora si giocava a nascondino.
ferrari.m
00sabato 23 maggio 2009 10:04
lillo1, 23/05/2009 7.38:



rifare i bandi è già una bela camurria. ma mi pare il meno.
il meglio mi sembra " effettuare una verifica caso per caso per accertare se e quanto il rapporto di direzione abbia influenzato i comportamenti delle società."

mah.




In effetti questa parte è demenziale.

Evidentemente i giudici europei non hanno le idee molto chiare di come si svolgono le procedure amministrative.

Chiediamo alle ditte una autocertificazione sul fatto che non si siano influenzate?
lillo1
00sabato 23 maggio 2009 11:10
Re:
ferrari.m, 23/05/2009 10.04:



.

Chiediamo alle ditte una autocertificazione sul fatto che non si siano influenzate?







Ettcì!

e se sono raffreddate?

[SM=g27825]

marco panaro
00sabato 23 maggio 2009 22:56
Scusate, ma per l'ultimo periodo del comma 2 come avete fatto finora?
lillo1
00lunedì 25 maggio 2009 11:53
mi parevano due cose diverse.

potrebbero anche mancare gli univoci elementi che fanno supporre la provenienza dall'unico centro decisionale, ed esistere la situazione di controllo "giuridico" ai sensi del codice civile. nel senso che due società, che si trovino in una situazione di controllo ex 2359 cc potrebbero ben avere sedi diverse, amministratori non parenti, ecc...


cmq, tanto è tutto finto.
di fatto non siamo in grado di controllare un bel niente, a parte le situazioni assolutamente evidenti, che solo le imprese più sprovvedute e/o ignoranti non sono in grado di camuffare. facciamo solo carta e perdiamo tempo.





marco panaro
00lunedì 25 maggio 2009 22:40
Io ribalterei il discorso. Cio che interessa (il bene tutelato) è che non vi siano offerte provenienti da un unico centro decisionale. La norma italiana prevedeva che tale situazione si potesse presumere ex lege, senza bisogno di ulteriori elementi, qualora tra concorrenti vi fosse situazione di controllo ex articolo 2359 c.c.
La CGE non ha avallato questa impostazione.
lillo1
00martedì 26 maggio 2009 09:40


il bene tutelato è sicuramente quello che dici tu, marco. ed è giusto, in astratto. ciò che conta non è ciò che appare, ma ciò che è veramente.
il diritto europeo bada molto più alla sostanza, noi in italia abbiamo un sistema complicatissimo di norme che punta sulla forma e quasi sempre non raggiunge alcun obiettivo. e noi operatori siamo cresciuti con quella forma mentale. l'importante è che le carte siano a posto, che poi sia tutto un bluff non importa. questo volevo dire.

però, tutte le volte che leggo stralci di sentenze della cge mi viene la curiosità di sapere come funziona il meccanismo degli appalti pubblici negli altri stati europei...
marchino, metti su un bel corsetto di diritto degli appalti comparato...

marco panaro
00martedì 26 maggio 2009 17:54
Non conosco le lingue [SM=g27828]
lillo1
00martedì 26 maggio 2009 17:59

ci avrei scommesso che mi rispondevi così... [SM=g27827]

marco panaro
00martedì 26 maggio 2009 21:58
[SM=g27828]

Comunque il meccanismo degli appalti pubblici negli altri stati europei funziona pur sempre sulla base della direttiva 2004/18 e delle sentenze della CGE.
lillo1
00martedì 26 maggio 2009 22:54
certo.
ma mi domandavo come funziona nel dettaglio. se anche loro hanno tutti i nostri contorcimenti mentali e le nostre difficoltà, derivanti da norme schizofreniche fondate su una generalizzata sfiducia verso le stazioni appaltanti e verso le imprese. e se hanno il nostro stesso livello di contenzioso.

Michele Dei Cas
00mercoledì 27 maggio 2009 08:52
E' purtroppo evidente che le "cautele" e le conseguenti rigidità normative, al limite del cavillo procedurale, sono una reazione direttamente proporzionale alla tendenza della società o di parte di essa ad aggirare/eludere/evadere le regole di base dell'ordinamento.
Per fare un esempio, il sistema elettorale Italiano è zeppo di regole, continuamente rifatte ed adattate, volte a tutelare la segretezza del voto, l'imparzialità [SM=g27816] degli scrutatori, l'impossibilità di frodare sui risultati, ecc; è ovvio che ciò deriva dall'alta probabilità che questi fenomeni si verifichino (anzi si potrebbe dire dall'accertata sicurezza che si verificano).
In Svizzera si vota tranquillamente per posta, non vi sono particolari formalità (che impressionano sempre un po' gli Italo-Svizzeri) per il motivo opposto. Un altro esempio: nel canton Grigioni è pacificamente ammesso che un podestà (sindaco) possa assumere appalti per lo stesso comune nel quale esercita la propria funzione.
Detto questo, la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sezione IV, 19 maggio 2009 a me pare comunque una stressata.


lillo1
00mercoledì 27 maggio 2009 10:24
sono d'accordissimo.
parlavo ieri con una collega a proposito degli strali brunettiani e del fannullonismo nella p.a.
e dicevamo proprio questo: io credo che esista, e sia anche molto diffuso, il fancazzismo nel pubblico impiego. penso anche, però, e la mia esperienza personale è in questo senso, che nella p.a ci siano anche molte persone che lavorano bene, che hanno una buona professionalità e molta passione. ma anche laddove queste eccellenze ci sono (più di quanto si pensi, soprattutto nelle realtà medie e piccole), alla fine il risultato complessivo è lo stesso l'inefficienza, se si misura l'efficienza sulle aspettative del "cliente" e della società in generale. e questo perchè il sistema è troppo complesso, troppo rigido, troppo contradditorio, troppo burocratizzato, troppo mutevole. passiamo un terzo del nostro tempo di lavoro a fare rendiconti, statistiche, conti annuali, relazioni sui costi, sulle società, sul sesso degli angeli. e più della metà del nostro tempo di lavoro a interrogarci su quali sono le norme da applicare, sempre a rincorrere l'ultima versione e l'ultima modifica, su qual'è l'interpretazione giusta tra le mille possibili, su quale tesi degli "n" pareri della corte dei conti sposare, su quale sentenza basare il nostro bando, la nostra decisione, la nostar scelta. con la consapevolezza che, per quanto fai, ti sfugge sempre qualcosa, e qualcuno ti può sempre accusare di aver sbagliato o avere dimenticato qualcosa. alla fine, o si lavora in un beato stato di incoscienza, o ci si paralizza. senza contare i costi enormi di tutta questa confusione, della mutevolezza, della continua esigenza di adeguare programmi, formazione, modelli organizzativi..
per questo mi piacerebbe sapere come funziona altrove, per capire se un altro modello c'è, e qual'è, e se è perseguibile.

scusate lo sfogo, non c'entra con questo post, ma mi piacerebbe aprire un dibattito costruttivo su questo argomento.







Michele Dei Cas
00giovedì 28 maggio 2009 09:14
Concordo; io abito vicino ad un Paese extracomunitario; tu vicino ad uno comunitario. Io, almeno, però non ho il tempo per fare questa verifica comparativa con l'"altrove".
Potrebbe essere un compito utile e interessante per i nostri colleghi in disponibilità (se ce ne sono ancora)?
Per dire la follia in cui ci muoviamo riporto un recente episodio in un comunello di una Provincia vicina; la capogruppo ritira l'elenco delibere di giunta (art. 25 TUEL); esce dal municipio e si ferma a fotografare (con il telefonino) le delibere fresche di affissione all'albo. Il dipendente, incuriosito, le chiede il perché; risposta: così faccio un esposto alla Prefettura per il mancato rispetto della "contestualità" della pubblicazione all'albo con la trasmissione dell'elenco.
lillo1
00giovedì 28 maggio 2009 10:50
Re:
Michele Dei Cas, 28/05/2009 9.14:



Per dire la follia in cui ci muoviamo riporto un recente episodio in un comunello di una Provincia vicina; la capogruppo ritira l'elenco delibere di giunta (art. 25 TUEL); esce dal municipio e si ferma a fotografare (con il telefonino) le delibere fresche di affissione all'albo. Il dipendente, incuriosito, le chiede il perché; risposta: così faccio un esposto alla Prefettura per il mancato rispetto della "contestualità" della pubblicazione all'albo con la trasmissione dell'elenco.




non male.
per fortuna le prefetture normalmente se ne strafottono di quegli esposti...
almeno, qui dalle mie parti....


lillo1
00giovedì 28 maggio 2009 23:24
Re:
Michele Dei Cas, 23/05/2009 10.04:

Be, basta che tu faccia analizzare i residui di saliva che compaiono sui lembi di chiusura delle buste e potrai agevolemente verificare se siano o no riconducibili al medesimo DNA.
Qualcuno aveva ipotizzato la possibilità di un'analisi anche sulle tarcce di sperma che, eventualmente, siano rinvenute nella documentazione di gara, ma vi si oppone una lesione della privacy (impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
Infine qualche critico (in verità con poco seguito nella dottrina e nessuno nella giurisprudenza) ipotizza che la nuova tendenza equivalga al "liberi tutti!" di quando ancora si giocava a nascondino.




questo post non l'avevo visto... [SM=g27827]
(però che schifo, l'idea di tracce biologiche sulle buste... la prox volta che vado in gara mi metto i guanti da chirurgo...)


lillo1
00sabato 24 ottobre 2009 09:33

sempre sulle recenti modifiche al codice, questa mi pare la conseguenza della sentenza della cge di cui si dibatteva in questo post. ma non è ancora definitiva perchè il d.l 135/2009 non è ancora stato convertito. speriamo che in fase di conversione scrivano qualcosa di meglio....


art. 38 comma 1 codice

m-quater) (sono esclusi i soggetti) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (72).

comma 2

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica

a parte l'anomalia dell'operatività di una causa di esclusione successiva all'apertura delle offerte economiche, ma qualcuno mi spiega quali possono essere I DOCUMENTI UTILI A DIMOSTRARE CHE LA SITUAZIONE DI CONTROLLO NON HA INFLUITO SULLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA" da inserire in una busta separata?

e qualcuno mi spiega se è possibile immaginare che nel mondo delle imprese ci sia qualcuno di così imbecille da venirmi a dire: si, c'è la situazione di controllo e ci siamo messi d'accordo su come fare l'offerta?

ma la vogliamo finire di fare delle norme alla stracazzo?

[SM=g27812]
Michele Dei Cas
00sabato 24 ottobre 2009 11:49
La parte più bella è quella dei documenti da allegare "utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta". Come giustamente segnala, nel suo forum, il Bosetti si tratta di un bell'esempio di prova diabolica:
"Partiamo da due questioni preliminari (i dettagli e il merito saranno affrontati successivamante):
1.a questione:
due imprese in situazione di controllo o collegamento potrebbero partecipare alla gara all'insaputa una dell'altra. Si presume che, singolarmente, dichiareranno di non avere situazioni di controllo con altri concorrenti; la dichiarazione (anche se in buonafede) è falsa e porta all'esclusione, incolpevole.
2.a questione:
dimostrare di "essere/avere" è facile, dimostrare di "non essere/non avere" lo è molto meno; se devo dimostrare di "essere stato a Milano almeno una volta o di possedere o aver posseduto una cravatta rossa" posso esibire il biglietto del treno o lo scontrrino del negozio, o allegare la dichiarazione di un pubblico ufficiale che ho incontrato a Milano o che mi ha visto con la cravatta rossa.
Se devo dimostrare di "non essere mai stato a Milano o di non possedere o aver posseduto una cravatta rossa" sarà una prova diabolica, quindi impossibile.
Venendo al caso, le esemplificazioni e la giurisprudenza citata da SC sono utilissime per individuare le situazioni di controllo o comunanza di interessi (e quindi escludere), ma la norma oggi dice ben altra cosa:
- dice che tali situazioni di controllo o comunanza NON sono causa di esclusione se il concorrente (rectius: i concorrenti collegati, dal momento che devono essere per forza almeno 2) dimostra che la condizione denunciata non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
Quindi le condizioni che prima erano ostative alla partecipazione (e ricostruibili sulla base di indizi ecc. ecc.) oggi non lo sono di per sé sole, se neutralizzate dalla "documentazione utile a dimostrare che esse non hanno influito sulla formulazione dell'offerta ...".
B. Bosetti


Arcam
00domenica 25 ottobre 2009 12:03
Gentile trisegretario ,intanto concordo pienamente con quanto da te esposto nell'intervento del 27/05/2009.

Sulla questione dell'applicabilità di una delle tredici modifiche al codice dopo il terzo correttivo ,ho fatto un intervento in altro sito ,che (mi scuserete ) riporto di seguito proprio perchè mi trovo a che fare con un bando già emanato e a mio parere da integrare subito mentre un'altro bando può ancora essere corretto in quanto non pubblicato .

Nonostante la possibilità di correggere il secondo bando ,ciò risulta non agevole ,in quanto non si rintracciano modelli dichiarativi,clusole,per cui se qualcuno ha predisposto qualcosa sarevbbe molto utile conoscerla per aprire un confronto ...

Intervento del gestore del forum
primo:
chissà che "documenti utili" deve allegare il concorrente per dimostrare l'autonomia dell'offerta in presenza di controllo;
secondo:
mentre la lettera m-quater, oltre al "controllo" parla di "qualsiasi relazione, anche di fatto", nel comma 2, relativamente alla documentazione si parla solo di "controllo" quindi non si deve "documentare" in caso di "altra relazione" ?
terzo:
l'art. 3, commi 23 e 24, definisce esattamente il "candidato" e lo "offerente" mentre non definisce il "concorrente" (che si presume, assorba le due precedenti definizioni).
Dopo di che all'articolo 38, comma 2, primo periodo, dopo aver parlato di "candidati e concorrenti" (quindi equivocando sulle definizioni), al nuovo secondo periodo impone ai "concorrenti" (e quindi anche ai "candidati"????) le dichiarazioni sub. a) o sub. b) e, nel caso sub. b), di allegare una busta chiusa con i "documenti utili" da aprire DOPO l'apertura delle offerte, per la possibile eventuale esclusione.
Problema: in caso di procedura ristretta la dichiarazione (e, se del caso, la busta chiusa) vanno presentate in sede di qualificazione (come per tutte le dichiarazioni ex art. 38), con "conservazione in frigorifero" della "busta" fino all'apertura delle offerte, oppure il candidato non fa nulla ma dichiara e allega la busta solo quando è "offerente" ovvero quando, una volta invitato, ha presentato offerta?
quarto:
dopo la lettura delle offerte, si apre la "busta" incriminata e si procede all'eventuale esclusione, con riformulazione della graduatoria? E l'esame della documentazione nella "busta" che non pare sempre possibile con immediatezza (dovendo magari fare controlli o chiedere chiarimenti) è fatto riservatamente o in presenza del pubblico ?
Meditiamo

Intervento di arcam
La Meditazione Trascendentale apre la consapevolezza all'illimitata riserva di energia, intelligenza e creatività che giace nel profondo di ogni persona. La Meditazione Trascendentale è quella singola procedura che risveglia questo livello più fondamentale della vita.
Pertanto dopo aver seguito alla lettera il consiglio dell’amministratore del forum ,(dato che sono forzatamente a casa a causa di una subdola sottospecie di sars ) in modo fulmineo nel culmine di uno stato meditativo febbricitante l’illuminazione mi ha colpito e forse riesco a rispondere a qualcosa dei plurimi dilemmi dell’amministratore del forum.
In merito ai documenti utili che deve allegare il concorrente/candidato/impresa per dimostrare l’autonomia dell’offerta in presenza di controllo appare più agevole ( più che una presentazione di documenti che non si capisce in cosa possano sostanziarsi ) una dichiarazione della stessa impresa , o meglio ancora la sottoscrizione di un modello predisposto dalla stessa amministrazione che contenga una serie di indizi/situazioni (in cui l’impresa dichiara di non trovarsi ) che possono denotare secondo giurisprudenza la presenza di un collegamento delle offerte e quindi che l’offerta è stata autonomamente resa .
In aiuto viene dall’elencazione contenuta nell’articolo “imprese controllate e imprese collegate “ su la giurisprudenza del BLT n. 2/2005 dove si parla di “indizi significativi e sintomatici “, di circostanze indiziarie di cui non vi è prova diretta , di presunzione ed indispensabilità di individuazione e valutazione di “elementi” che inducano a ritenere che più offerte siano state presentate da un unico centro decisionale, di presenza di indizi gravi ,precisi,e concordanti,di presunzione semplice e di pluralità di coincidenze quantomeno sospette ,insomma tutto chiaro ?
C’è una casistica di sentenze (con relativi indizi ) dove viene confermata la procedura di esclusione delle imprese ritenute controllate o collegate e quindi non autonome nella formulazione dell’offerta , per i seguenti indizi,valutati gravi,precisi e concordanti .
Tenuto conto che nelle varie sentenze citate ci sono una serie di duplicazioni di indizi riporto prima tutte le sentenze ,e di seguito una sintesi degli indizi escludendo i doppioni.
A)C.Stato VI 13 giugno 2005 n. 3089
B)C.Stato V 09 dicembre 2004 n. 7894
C)C.Stato IV 05 agosto 2004 n. 5464
D)C.Stato V 28 giugno 2004n. 4789
E)C.Stato V 15 aprile 2004 n. 2149
F)C.Stato V 24 dicembre 2001 n. 6372
G)C.StatoV 01 luglio 2002 n. 3601
H) C.Stato VI 15 luglio 1998 n. 1093
Gli indizi ;un indizio di quelli citati non è presente in giurisprudenza (chi lo indovina non vince nulla però può pregiarsi del riconoscimento del titolo di investigatore privato inglese con dottore di supporto (utile quest’ultimo anche per i componenti della commissione che devono valutare la presenza degli indizi )
A)Caratteri simili ed analoga impaginatura dei plichi
B)Presentazione contemporanea allo stesso ufficio postale ,nella medesima ora con numerazione progressiva
C)Intrecci di parentela e di abitazioni degli amministratori,e di sedi di società
D)indicazioni nelle offerte del medesimo numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica
E)Cauzioni provvisorie rilasciate dalla stessa società e numerazione progressiva del modello .
F)Compilazione a mano della stessa persona con la stessa grafia dei modelli forniti dalla P.A per le dichiarazioni indicate nel disciplinare di gara (e qui serve un grafologo tra i componenti la commissione )
G)indicazione sulle buste della medesima sede amministrativa
H)Intrecci azionari facenti capo agli stessi soggetti
I)buste della stessa dimensione e colore ,che presentano la stessa impostazione grafica.(e qui ci vuole un esperto pubblicitario)
L)stesso profumo delle buste ,stessa colla o altro aggrappante (e qui ci vuole un naso o almeno un chimico con relativo aumento di costo degli esperti extra commissione )
M)Plichi spediti con le medesime modalità di invito
N)Marche da bollo su dichiarazioni o atti annullate con il medesimo segno grafico ( il grafologo serve non c’è dubbio)
O)Tutte le polizze con il medesimo errore nell’oggetto dell’assicurazione o in qualsiasi altra parte
P)i plichi risultano entrambi consegnati a mano nel medesimo giorno e recano un numero progressivo di protocollo
Q)il titolare dell’impresa A è padre (cugino,nipote,fratellastro,amante,germano ,pronipote )dell’amministratore unico
R)le società A e B hanno sede nella stessa strada ,sono iscritte alla camera di commercio nello stesso giorno ,hanno lo stesso telefono le stesse macchine scriventi .
S)Dati desumibili dall’osservatorio AV.contratti ,così come comunicati dal Procuratore della Repubblica procedente.
Poi ci sono una marea di opzioni ed intrecci societari selvaggi , oscuri e tenebrosi ,che le scatole cinesi diventano un gioco per bambini al confronto ,e che risulta praticamente impossibile elencare tutte per cui si lascia alla sfrenata fantasia del Rup o del responsabile dell’ufficio gare aggiungere secondo intuito.
Per quanto concerne il quarto punto ,se la documentazione nella busta è diversificata tra un’impresa ed un’altra diventa arduo il compito della commissione ,se invece la busta contiene la sottoscrizione del modulo le cose diventano più facili ,ammettiamo che un impresa non controfirmi l’indizio Q) uno può supporre che voglia coprire l’amante ,anche se questo non è un reato punibile con l’esclusione dalla gara .
In tutti i casi preferisco l’opzione trasparenza rispetto alla privacy che molto spesso è solo una scusa per coprire “marachelle”, in fondo l’impresa partecipa ad un appalto pubblico non vedo perché atti ,dichiarazioni prodotte non debbano essere rese pubbliche .
Anche su ET n.36/209 in rapporto al D.L salva infrazioni un articolo suggeriva di utilizzare gli indici di collegamento delle offerte come dichiarazioni fatte al contrario ,cioè se l’impresa dichiara di non trovarsi in una delle situazioni che normalmente sono considerate indizi importanti del collegamento allora la mia offerta è da ritenere scollegata da tutte le altre e quindi autonomamente resa .
Forse andrebbe reso più serio il modello (togliendo per primo l’indizio trappola che ho inserito artatamente ) e poi fatto un ragionamento su un numero minimale e controllabile di dichiarazioni ,lasciare anche altre opzioni libere di dimostrare “qualunque elemento a supporto dell’impresa “ così come è consentito alla S.a di valutare “qualunque elemento sia ritenuto congruo alla prova del collegamento delle offerte.

Gestore del forum

Il pregevole intervento di SC non mi pare colga nel segno.
Partiamo da due questioni preliminari (i dettagli e il merito saranno affrontati successivamante):
1.a questione:
due imprese in situazione di controllo o collegamento potrebbero partecipare alla gara all'insaputa una dell'altra. Si presume che, singolarmente, dichiareranno di non avere situazioni di controllo con altri concorrenti; la dichiarazione (anche se in buonafede) è falsa e porta all'esclusione, incolpevole.
2.a questione:
dimostrare di "essere/avere" è facile, dimostrare di "non essere/non avere" lo è molto meno; se devo dimostrare di "essere stato a Milano almeno una volta o di possedere o aver posseduto una cravatta rossa" posso esibire il biglietto del treno o lo scontrrino del negozio, o allegare la dichiarazione di un pubblico ufficiale che ho incontrato a Milano o che mi ha visto con la cravatta rossa.
Se devo dimostrare di "non essere mai stato a Milano o di non possedere o aver posseduto una cravatta rossa" sarà una prova diabolica, quindi impossibile.
Venendo al caso, le esemplificazioni e la giurisprudenza citata da SC sono utilissime per individuare le situazioni di controllo o comunanza di interessi (e quindi escludere), ma la norma oggi dice ben altra cosa:
- dice che tali situazioni di controllo o comunanza NON sono causa di esclusione se il concorrente (rectius: i concorrenti collegati, dal momento che devono essere per forza almeno 2) dimostra che la condizione denunciata non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
Quindi le condizioni che prima erano ostative alla partecipazione (e ricostruibili sulla base di indizi ecc. ecc.) oggi non lo sono di per sé sole, se neutralizzate dalla "documentazione utile a dimostrare che esse non hanno influito sulla formulazione dell'offerta ...".

Arcam

Documentazione utile...mumble mumble..
Qui ci vuole un colpo di prestitigiazione con il classico coniglio che esce dal cappello .
Ma poi perchè arrovellarsi il cervello per cercare di scoprire quale possa essere la documentazione utile idonea (coniglio )a dimostrare la mancata influenza sulla formulazione dell'offerta derivante da una dichiarata situazione di controllo o comunanza ,quando lo stesso legislatore nulla specifica in merito nemmeno a livello indicativo ?
L'autonomia è a parere indimostrabile ,avendo due o più imprese in situazione di controllo o comunanza ,necessariamente ed implicitamente "interessi convergenti " di tutti i tipi compresi quelli economici derivanti ed insiti nella comunanza derivante a sua volta dal controllo o collegamento.
E' vero che ci sono sentenze che sembrano affermare il contrario ,ma mi sembra una specie di arrampicata sugli specchi..
Qualcuno ha un "coniglio" o almeno un criceto ?

silenzio tombale da giorni...

su l'ultimo numero di E.T. ci sono quattro articoli a commento della nuova norma ,appena li ho letti tento di sintetizzarli per un confronto di opinioni [SM=g27823]

marco panaro
00domenica 25 ottobre 2009 12:57
Le critiche di Bosetti sono più che fondate.
Arcam
00domenica 25 ottobre 2009 14:38
Sono daccordo Marco , ma come se ne esce fuori in relazione alla dovuta integrazione dei bandi/disciplinari [SM=g27833]
lillo1
00domenica 25 ottobre 2009 17:37
Re:
marco panaro, 25/10/2009 12.57:

Le critiche di Bosetti sono più che fondate.




la cosa mi fa piacere, dice le stesse cose che ho pensato io, quindi vuol dire che non sono proprio deficiente.
detto ciò, che ci scriviamo nei bandi?


marco panaro
00domenica 25 ottobre 2009 22:34
Quello che dice la norma, punto e basta. Domani allego esempio.
Arcam
00venerdì 6 novembre 2009 20:03
A proposito di unico centro decisionale...

Situazione reale
Richiesta di acquisizione atti per partecipazione a gara.
Quattro imprese diverse ,intestazione diverse ,sedi in diverse località e indirizzi ma nominativi procuratori speciali identici .

La situazione descritta relativamente alla assoluta coincidenza dei procuratori è riconducibile ai famosi indizi univoci e concordanti o a vostro parre è una situazione perfettamente lecita e tranquilla rientrante tra le normali possibilità organizzative delle imprese [SM=g27833]

Michele Dei Cas
00sabato 7 novembre 2009 09:36
Non è semplice, naturalmente, la risposta; a mio giudizio:
a) ovviamente (scusa la banalità), se il medesimo procuratore firmasse le offerte di più ditte, l'esclusione sarebbe inevitabile;
b) in caso contrario, la valutazione va fatta sul complesso degli atti di gara (vedi ad es. parere Autorità 68/2007), e la copresenza di uno stesso procuratore può essere valutato, se non come un elemento probatorio, almeno come un importante indizio.
Salvo poi, che le ditte documentino che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta... [SM=g27816]


Arcam
00sabato 7 novembre 2009 14:38
Grazie a MDC , [SM=g27823] il parere citato è perfettamente pertinente all'argomento ,però la situazione descritta nel parere evidenzia una pluralità di indizi che nel caso specifico non sussistono ,o meglio sono limtati alla sola comunanza dei procuratori. [SM=g27833]
Vedremo cosa deciderà la commissione ...
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:05.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com