sabato coincidente con una festività

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marco panaro
00giovedì 2 marzo 2006 20:52
Ministero del lavoro, interpello del 20/02/2006

Non sussiste alcun obbligo di legge di retribuire il sabato coincidente con una festività con la quota di maggiorazione indicata dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 (come modificata dalla legge 31 marzo 1954, n. 90).

Resta ovviamente salva la facoltà di prevedere in via contrattuale un trattamento uguale a quello previsto dalla legge per la coincidenza con la domenica, ma in tal caso, qualora si dimostrasse l’esistenza nel testo contrattuale di un simile obbligo, la mancata applicazione del trattamento economico-normativo previsto comporterebbe per il datore di lavoro una responsabilità esclusivamente contrattuale, con l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. n. 260/1949.
lillo1
00domenica 5 marzo 2006 18:15
eh no, neh, marchino. ora che la finanziaria ha risolto (malamente) la diatriba sulle fedtività coincidenti con la domenica, non cominciare a rompere col sabato, plase! [SM=g27828]
lillo1
00lunedì 6 marzo 2006 21:54
a proposito di festività coincidenti con la domenica, e dell'art. 1, comma 224 della finanziaria ...


IL Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che sono nulli i verbali di conciliazione aventi ad oggetto la rivendicazione della retribuzione aggiuntiva per le festività coincidenti con la domenica.

Il comma 224, articolo 1, della Legge Finanziaria 2006 ha abrogato il comma 3 dell’articolo 5 della Legge n. 260/1949, che prevedeva “una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera” per le festività coincidenti con la domenica.
Pertanto, il Dipartimento della Funzione pubblica, con un parere in attesa di pubblicazione, è intervenuto per chiarire la portata della nuova norma, dato che da alcuni anni continua la questione se attribuire o meno l’emolumento ai dipendenti.
Secondo il Dipartimento, il suddetto comma 224 è norma di interpretazione autentica e quindi non riguarda le “sole situazioni regolate dal giudicato”, ovvero i pronunciamenti degli organi giurisdizionali aventi carattere di definitività, fra cui non rientrano né gli accordi stragiudiziali, come il procedimento obbligatorio di conciliazione, né le sentenze ancora soggette ai mezzi di impugnazione ordinaria. Per tutte le altre, deve essere negato il riconoscimento del compenso aggiuntivo per le festività coincidenti con la domenica.
marco panaro
00martedì 7 marzo 2006 09:25
vedremo.... [SM=g27820]:
Michele Dei Cas
00martedì 28 ottobre 2008 16:53
Non è illegittima l’esclusione dell’applicabilità ai dipendenti pubblici della disciplina del compenso aggiuntivo previsto per i lavoratori privati nel caso di festività coincidenti con la domenica.

Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 16 maggio 2008, n. 146, chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevato dal Tribunale di Torino, per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che «Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica».

marco panaro
00martedì 28 ottobre 2008 21:30
Lo so [SM=g27826]
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