surroga del "surrogato"....

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lillo1
00venerdì 14 marzo 2008 18:38
ricordo che alcuni anni fa ci furono discussioni e interpretazioni (forse anche una circolare del min interno, ma non sono sicura) sul seguente problemma:

- dimissioni volontarie del consigliere X
- consiglio comunale per la surroga: nomina in sua sostituzione del consigliere Y
- dimissioni, nella stessa seduta del c.c., del consigliere Y
- ulteriore e contestuale surroga del consigliere Beta

ricordo vagamente che le posizioni erano ovviamente due:
- le dimissioni di Y devono essere presentate dopo la seduta, e quindi la nomina di beta deve avvenire in successiva e separata seduta;
- le dimissioni possono essere presentate nella stessa seduta del c.c., e la surroga può essere disposta immediatamente.

ma non ricordo quale fu l'interpretazione vincente, e non ho trovato, fin'ora, delle sentenze in proposito.
qualcuno ha qualche ricordo più nitido?
ferrari.m
00venerdì 14 marzo 2008 18:46
Io mi ricordo che si discusse la possibilità di una "rinuncia preventiva" del primo dei non eletti e quindi di una surroga diretta con il secondo.

Il ministero sostenne l'impossibilità di una tale pratica e quindi la necessità di surrogare con il primo dei non eletti e a seguito delle dimissioni di questi, ulteriore surroga con il secondo.

Non mi ricordo se si valutò l'aspetto della possibilità di fare tutto in una unica seduta...
lillo1
00venerdì 14 marzo 2008 19:56
Re:
ferrari.m, 14/03/2008 18.46:


Non mi ricordo se si valutò l'aspetto della possibilità di fare tutto in una unica seduta...




ok, allora valutiamolo adesso... dato che il problema mi si porrà la prox settimana.... [SM=g27823]

Michele Dei Cas
00sabato 15 marzo 2008 09:06
Il problema si era posto anche a me; c'è una sentenza del Cds (che lunedì dovrei rintracciare, se ti serve) che farebbe propendere per l'impossibilità di "rinunciare" prima della convalida (il problema però era stato affrontato da un diverso versante giuridico).
Nel mio Comune, però, in analogia a quanto continua ad avvenire in numerosi enti e per evidenti ragioni pratiche (evitare il rischio di ripetuti consigli, di 10 giorni in 10 giorni, con conseguente rottura di massa degli zebedei, se si può dire) abbiamo continuato la prassi, a suo tempo benedetta anche dal Coreco, di ammettere la surroga in un colpo solo del consigliere dimissionario e dei mancati surroganti.
La formula utilizzata era questa:

"ACCERTATO che il primo dei non eletti nella lista n.1 “__” risulta essere il Sig. __, nato a ___, il___, al quale è stata data comunicazione di quanto sopra con avviso del __, prot. n. __, regolarmente notificato;
ATTESO che il sig. __, con nota del _____acquisita al prot. com.le al n. _ ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di non voler accettare la nomina a Consigliere comunale;
DATO ATTO che la rinuncia preventiva all’assunzione della carica di Consigliere comunale presentata si configura, di fatto, come una delle ragioni che rende il seggio vacante e che, ai sensi dell’art. 45 del D. Legs. 267/2000, comporta l’attivazione del meccanismo dello scorrimento delle liste e della nomina del candidato non eletto successivo;
RITENUTO di conformarsi ai principi di economicità ed efficacia che devono contraddistinguere l’operato della pubblica amministrazione e, pertanto, di prendere atto che il sig. _ non è disponibile ad assumere la carica, procedendo allo scorrimento della lista n.1 “___”;
omissis
D E L I B E R A
1) DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa ed in particolare della rappresentata volontà dei candidati utilmente collocati nella lista n.1 “__”, sigg.ri _____, di rinunciare ad assumere la carica di Consigliere comunale, condizione che si configura come una delle ragioni che rende il seggio vacante, ai sensi dell’art. 45 del d. legs. 267/2000.
2) DI PRENDERE ATTO altresì che nei confronti del Sig..____, primo dei candidati non eletti, utilmente collocato nella lista n.1 “_____”, fra quelli che non hanno rinunciato alla carica, non esistono cause di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3) DI PROCLAMARE pertanto il Sig. _____ Consigliere Comunale in surrogazione del Sig. ________, dimessosi con nota dell’ 11 settembre 2007".

Parmi di ricordare che quanto sopra, che non è tutta farina del mio sacco, era anche supportato da un parere ANci o qualcosa del genere.


Arcam
00sabato 15 marzo 2008 11:20
Interessante il medioevaleggiante "parmi di ricordare ...." uno pensa subito al grande Vittorio Gassman e al suo Brancaleone da Norcia .
lillo1
00sabato 15 marzo 2008 14:28
Re:
Michele Dei Cas, 15/03/2008 9.06:

Il problema si era posto anche a me; c'è una sentenza del Cds (che lunedì dovrei rintracciare, se ti serve) che farebbe propendere per l'impossibilità di "rinunciare" prima della convalida (il problema però era stato affrontato da un diverso versante giuridico).
Nel mio Comune, però, in analogia a quanto continua ad avvenire in numerosi enti e per evidenti ragioni pratiche (evitare il rischio di ripetuti consigli, di 10 giorni in 10 giorni, con conseguente rottura di massa degli zebedei, se si può dire) abbiamo continuato la prassi, a suo tempo benedetta anche dal Coreco, di ammettere la surroga in un colpo solo del consigliere dimissionario e dei mancati surroganti.
(...)

Parmi di ricordare che quanto sopra, che non è tutta farina del mio sacco, era anche supportato da un parere ANci o qualcosa del genere.






la sentenza del cds che sosteneva l'impossibilità di rinuncia precedente all'atto di convalida l'ho trovata (la sentenza peraltro mi pare riguardasse un'impugnazione di una decisione del tar piemonte); non ho invece trovato alcuna sentenza ne parere che impartisca la benedizione al procedimento di surroga del surrogato nella stessa seduta, sul quale nutro numerose perplessità, ma che sposerei con molto entusiasmo per evitare, come dice michele, la somma rottura di zebedei di fare consigli comunali a ripetizione per surrogare di volta in volta i dimissionari, fino a raggiungere l'obiettivo di far entrare in consiglio il più trombato dei trombati.
quindi, come dire... sono molto perplessa sul piano giuridico, ma altrettanto propensa a farmi convincere per motivi pratici; vorrei però poter opporre qualche autorevole parere/decisione a chi avrà da ridire, trattandosi di una situazione che riguarda un comune ad alto tasso di contenzioso tra maggioranza e minoranza...
quindi: grazie, michele, per i suggerimenti e per la bozza di delibera. se hai qualcosa di più e lo trovi entro mercoledi ... ancora più grazie!

lillo1
00martedì 18 marzo 2008 12:40
ho trovato diverse risposte dell'anci nel senso già delineato sopra.
e cioè:
la surroga è immediatamente efficace, non appena adottata la delibera del c.c. (art. 38 comma 4 e comma 8)
- pertanto, è ben possibile che si dimetta imemdiatamente in seduta pubblica
- allo stesso modo, è possibile una rinuncia preventiva, che da titolo allo scorrimento della lista ed alla convalida del candidato successivo


(tra parentesi, ma starebbe bene tra le "perle", scorrendo i quesiti ancitel sull'argomento ho trovato un quesito con il quale si domandava se, nel caso di dimissioni di un candidato della lista X, nell'impossibilità di surrogarlo con altri candidati della stessa lista - a causa dell'assenza di altri candidati non eletti nella lista stessa - fosse possibile / necessario surrogare il consigliere dimissionario con il primo dei non eletti di altra lista... [SM=g27816] )
Michele Dei Cas
00mercoledì 19 marzo 2008 09:52
Oltre alla prassi (delibere anche recenti di qualche Comune anche grandicello e di Provincie, almeno una, Rimini), ho trovato (purtroppo solo citato in una delibera) un parere reso dal "servizio di consulenza agli enti locali della regione Friuli V.G. relativamente alle modalità procedurarali da tenersi al fine di risolvere in modo ECONOMICO il problema della surroga con il secondo dei non eletti", nonché sempre per restare nell'ambito regioni autonome il seguente: http://www.regione.vda.it/enti_locali/allegato_i.asp?id=635.
(sito dei tuoi vicini e cugini, che tu già conoscerai, ove sono raccolti pareri molto pratici e interessanti).

Secondo me, la tesi, pur evidentemente di comodo, non è priva di buon senso e anche di un certo qual substrato di legittimità: anche se è certo vero che nessuno può rinunciare alla carica fino a che lo status relativo non sia stato assunto, è altrettanto vero che la dichiarazione di accettazione della candidatura firmata prima delle elezioni non mi pare sia irrevocabile, e, in caso di dihiarazione in tal senso, pare inutile fingere di non conoscerla e, forse, corretta la prospettazione del caso come equivalente ad una delle qualsiasi cause, anche sopravvenute, di cui all'art. 45.1.

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